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La decisione

Chiede permessi per assistere la figlia malata, ma viene sanzionato: il Tribunale di Teramo dà ragione a un insegnante

Per la dirigente le motivazioni esposte andavano dettagliate: il giudice del lavoro dichiara illegittime le assenze contestate e lo stipendio decurtato

Chiede permessi per assistere la figlia malata, ma viene sanzionato: il Tribunale di Teramo dà ragione a un insegnante
di Redazione Teramo
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TERAMO. Aveva chiesto tre giorni di permesso retribuito per accudire la figlia minorenne con la febbre, ma si era visto contestare le assenze come ingiustificate, con una trattenuta in busta paga e il rischio concreto di licenziamento. Protagonista della vicenda è un insegnante di spagnolo in servizio in una scuola del Teramano, che si è rivolto al Tribunale del lavoro per contestare i provvedimenti adottati dall’amministrazione scolastica.

La decisione del giudice del lavoro

Il Tribunale del lavoro di Teramo ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimi i decreti di assenza ingiustificata. Il giudice ha disposto la restituzione delle somme trattenute – circa 285 euro – e la rifusione delle spese legali, riconoscendo la correttezza del comportamento del docente, assistito dall’avvocatessa Laura Avolio.

Cosa era accaduto nel 2023

La vicenda risale al 2023, quando il professore aveva presentato regolare richiesta di permesso per “motivi personali e familiari”, comunicando via mail alla dirigente scolastica la necessità di assistere la figlia malata. La motivazione era stata ritenuta non sufficientemente dettagliata e, per questo, le assenze erano state qualificate come ingiustificate, con effetti immediati sul piano economico e disciplinare.

Il nodo giuridico: l’articolo 15 del CCNL Scuola

Al centro del giudizio vi è l’interpretazione dell’articolo 15, comma 2, del CCNL Comparto Scuola, che disciplina i permessi retribuiti per motivi personali o familiari. Secondo il Tribunale di Teramo, il lavoratore è tenuto a indicare il motivo della richiesta in modo sommario e secondo criteri di buon senso, potendo ricorrere anche all’autocertificazione.

Nessun obbligo di spiegazioni invasive

Il giudice ha escluso che il docente debba fornire dettagli ulteriori o spiegazioni invasive, soprattutto quando queste incidono sulla sfera privata o riguardano dati sensibili di terzi, come nel caso di un figlio minorenne. Il dirigente scolastico può verificare la correttezza formale della richiesta, ma non entrare nel merito delle ragioni personali o familiari addotte.

Equilibrio tra organizzazione e diritto alla riservatezza

La sentenza opera un bilanciamento chiaro tra il potere organizzativo dell’amministrazione scolastica e il diritto alla riservatezza del lavoratore. Un equilibrio che, secondo il Tribunale, non consente valutazioni discrezionali sulla vita privata del docente né controlli che si traducano in una compressione dei diritti fondamentali.

Un precedente che va oltre il singolo caso

Pur partendo da una vicenda concreta, la pronuncia assume un valore generale per il mondo della scuola. Il Tribunale ha privilegiato un’interpretazione sistematica della norma contrattuale, più rispettosa della normativa sulla privacy, respingendo una lettura rigidamente letterale che rischia di produrre conseguenze sproporzionate.

Un punto fermo per docenti e amministrazioni

La decisione del Tribunale di Teramo chiarisce che i permessi per motivi personali o familiari non possono trasformarsi in un’istruttoria sulla vita del docente. Un punto fermo che rafforza le tutele dei lavoratori della scuola e richiama dirigenti e amministrazioni a un uso corretto e proporzionato dei poteri di controllo.