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La sentenza

Ape sociale ai lavoratori domestici: vittoria al Tribunale di Chieti

Riconosciuto il diritto alla prestazione in caso di decesso del datore di lavoro

Giuseppe Visco
Giuseppe Visco
di Luca Di Renzo
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CHIETI.  Con una sentenza destinata a fare giurisprudenza, il Tribunale di Chieti, nelle scorse ore, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso presentato da un lavoratore domestico assistito dall’Inca Cgil di Chieti, ribaltando il diniego opposto dall’Inps sull’accesso all’Ape Sociale. La pronuncia, curata dall’avvocato Rocco Carabba, è ora passata in giudicato a seguito del mancato appello da parte dell’istituto previdenziale nei termini previsti dalla legge.

​La controversia giudiziaria traeva origine dal rigetto della domanda di Ape Sociale presentata da un collaboratore familiare, impiegato nell’assistenza di una persona anziana fino al tragico e naturale decesso della stessa. L’Inps aveva motivato il rifiuto sostenendo che la cessazione del rapporto lavorativo causata dalla morte del datore di lavoro non potesse essere equiparata al licenziamento, requisito fondamentale stabilito dalla normativa insieme a un'anzianità contributiva di almeno trent'anni e alla totale fruizione della NASpI.

​Il giudice del lavoro ha tuttavia sciolto il nodo interpretativo stabilendo che, nel caso in cui l’interruzione del rapporto venga formalizzata con un licenziamento per giustificato motivo oggettivo legato al decesso, la fattispecie rientra a pieno titolo nelle tutele previste. Elemento dirimente della decisione è stato il principio di involontarietà: il dipendente non ha in alcun modo optato per una risoluzione consensuale o per le dimissioni, soddisfacendo così la ratio della legge sull'Ape Sociale, volta a proteggere i soggetti che perdono l'occupazione senza loro colpa.

​Soddisfazione è stata espressa da Giuseppe Visco, direttore dell’Inca Cgil di Chieti, il quale ha rimarcato come questa pronuncia definitiva restituisca giustizia a una categoria particolarmente fragile e penalizzata da interpretazioni burocratiche.

Il precedente apre ora la strada a una tutela effettiva per tutti i lavoratori domestici che affrontano analoghe vicende professionali.