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Arbitro assicurativo, si parte: cos’è, come funziona e chi può fare ricorso

Si tratta del nuovo organismo di risoluzione alternativa delle controversie nel settore assicurativo: si attende un boom di casi

Arbitro assicurativo, si parte: cos’è, come funziona e chi può fare ricorso
di Redazione cronaca
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A partire dal 15 gennaio entrerà pienamente in funzione il l'Arbitro assicurativo (Aas), rendendo possibile la presentazione dei primi ricorsi.

Che cos'è?

Si tratta del nuovo organismo di risoluzione alternativa delle controversie nel settore assicurativo, la cui attivazione era attesa da tempo dopo un percorso di istituzione particolarmente lungo. L’Aas va ad affiancare, con proprie specificità, gli altri due sistemi già operativi in Italia: l’Arbitro bancario finanziario (Abf) e l’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf).

L'obbiettivo

L’organismo è stato istituito sotto la supervisione dell’Ivass, con l’obiettivo di rafforzare la tutela degli utenti nei confronti delle compagnie assicurative. I ricorsi potranno essere presentati in modalità telematica, con un costo contenuto di 20 euro, rendendo così più accessibile la tutela per il contraente.

A chi serve

Dall’Ivass non nascondono l’aspettativa di un avvio caratterizzato da un numero molto elevato di istanze. Nei primi mesi di attività si prevede infatti un vero e proprio boom di ricorsi, favorito da una platea potenziale decisamente più ampia rispetto a quella degli altri strumenti di risoluzione alternativa. Potranno rivolgersi all’Arbitro assicurativo non solo i titolari di polizze, ma anche gli assicurati, i beneficiari e i soggetti danneggiati che hanno titolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia, come accade nei casi di Rc Auto. Il ricorso potrà essere presentato sia da consumatori sia da professionisti o imprese. L’Aas non procederà a istruttorie tecniche complesse, come perizie o audizioni di testimoni, basando le proprie decisioni esclusivamente sulla documentazione prodotta dalle parti.

I limiti per i ricorsi

Sono inoltre previsti limiti precisi agli importi oggetto di ricorso. Per le polizze vita con prestazione legata esclusivamente al decesso, il tetto massimo è fissato a 300mila euro; per le altre polizze vita il limite scende a 150mila euro. Per le polizze danni, invece, l’importo massimo reclamabile è di 25mila euro. Nei casi in cui il danneggiato agisca direttamente contro la compagnia – come nel risarcimento diretto Rc Auto o nelle polizze sanitarie – il limite è fissato a 2.500 euro.