L'incidente
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di Tito Di Persio

TERAMO. La gara della Provincia di Teramo per i lavori di miglioramento della sicurezza delle barriere stradali finisce sotto la lente di una diffida formale. Nel mirino c’è l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro relativo all’annualità 2025 per gli interventi sui guardrail, con una richiesta precisa rivolta all’ente: verificare le contestazioni sollevate e procedere, qualora ritenute fondate, all’annullamento in autotutela entro il prossimo 4 settembre.
L’atto, datato 21 agosto 2026, è stato presentato dall’amministratrice unica e legale rappresentante di una società interessata alla procedura ed è stato indirizzato alla Provincia di Teramo, al dirigente dell’Area 3 Pianificazione Territoriale e Opere Pubbliche e al Rup.
Al centro della vicenda c’è la determina dirigenziale numero 189 del 4 marzo 2026, con la quale è stato aggiudicato l’Accordo Quadro a un raggruppamento temporaneo di imprese. L’importo riportato negli atti è di 176.250,05 euro oltre Iva, con un ribasso del 18,150 per cento.
Uno dei principali rilievi contenuti nella diffida riguarda la qualificazione SOA nella categoria OS12-A, necessaria per lavori relativi a barriere e protezioni stradali. Secondo la società firmataria, una delle imprese mandanti avrebbe prodotto un’attestazione riferita alla sola categoria OG3, classifica I, senza la OS12-A. Da qui la tesi secondo cui non sarebbe stato posseduto il requisito necessario per eseguire la quota di lavorazioni attribuita all’interno del raggruppamento.
Si tratta, è bene precisarlo, di contestazioni formulate dalla società che ha presentato la diffida e sulle quali spetterà agli uffici della Provincia svolgere ogni verifica e valutazione.
Nell’atto viene sollevata anche la questione di una dichiarazione relativa proprio al possesso della categoria OS12-A che, secondo la ricostruzione dell’istante, non troverebbe corrispondenza nell’attestazione SOA prodotta.
Un ulteriore punto riguarda la certificazione ISO 9001 di un’altra impresa del raggruppamento. La diffida sostiene che la certificazione riportata nell’attestazione SOA avesse scadenza il 4 gennaio 2026, mentre il termine per presentare le offerte era fissato al 2 febbraio 2026. Alla data della gara, dunque, secondo la società istante, il documento sarebbe risultato scaduto da 29 giorni.
Tra le criticità indicate compare inoltre la presunta mancata indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale impegnato nell’appalto. Viene contestato anche il fatto che dalla determina di aggiudicazione non emergerebbe, secondo l’istanza, una specifica dichiarazione del raggruppamento sul CCNL utilizzato.
La diffida passa poi ad analizzare i verbali della procedura, sostenendo che non emergerebbero né un avvalimento della qualificazione SOA né una cooptazione della società mandante. Se tale ricostruzione fosse confermata, sostiene l’istante, l’impresa avrebbe dovuto possedere autonomamente la qualificazione richiesta per le lavorazioni assunte.
C’è infine il capitolo relativo al DGUE. Durante la seduta del 4 febbraio la Commissione avrebbe rilevato una discordanza nella documentazione di una delle imprese: nel documento originariamente presentato sarebbe stato dichiarato di non partecipare alla procedura insieme ad altri operatori economici, nonostante la partecipazione avvenisse in raggruppamento temporaneo. La stazione appaltante attivò il soccorso istruttorio e la documentazione venne successivamente corretta, consentendo l’ammissione del raggruppamento.
La data destinata ora a diventare centrale è quella del 4 settembre 2026. Secondo la società firmataria, quel giorno scadrebbe il termine ordinario di sei mesi, calcolato dalla determina del 4 marzo, per l’esercizio dell’autotutela ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 241 del 1990.
Le richieste avanzate alla Provincia sono pesanti: annullare l’aggiudicazione, escludere il raggruppamento contestato, valutare una segnalazione all’ANAC e procedere eventualmente allo scorrimento della graduatoria in favore del secondo classificato oppure, in mancanza dei presupposti, rinnovare la procedura. Viene inoltre richiesto un riscontro espresso entro trenta giorni.
In assenza di un intervento dell’ente vengono preannunciate ulteriori iniziative davanti al TAR Abruzzo, all’ANAC e alla Procura regionale della Corte dei Conti, anche sotto il profilo di un eventuale danno erariale.
La palla passa adesso alla Provincia di Teramo. Non basta, infatti, la presentazione di una diffida a determinare automaticamente l’illegittimità di un’aggiudicazione: saranno gli uffici a dover verificare uno per uno i requisiti, i documenti e i passaggi contestati. Ma una cosa è certa: dopo l’atto del 21 agosto, sulla gara dei guardrail è iniziato un conto alla rovescia e la prima data segnata in rosso sul calendario è il 4 settembre.